Lo Statuto 

 

Articolo 1 : Definizione e scopi 

La LAIDA è un Ente privo di fini di lucro che si propone di valorizzare e stimolare l'interesse per l'assaggio di cibi e bevande, soprattutto se con caratteristiche inconsuete per provenienza, diffusione o realizzazione. 

Lo spirito proprio della LAIDA prevede che ad ogni assaggio segua semplicemente un giudizio positivo o negativo, senza analisi particolareggiate; questa impostazione non esclude comunque che possano prendere vita anche valutazioni o disquisizioni che abitualmente caratterizzano le vere e proprie degustazioni. 

 

Articolo 2 : Appartenenti alla LAIDA 

Gli appartenenti alla LAIDA sono di due tipologie: MEMBRI ed ENTI AFFILIATI.

 - MEMBRI : Sono le singole persone fisiche appartenenti alla Accademia, che a loro volta possono avere varie qualifiche: 

1 - Fondatori : sono i partecipanti all'atto di costituzione

2 - Effettivi o Ad honorem : sono tutti gli iscritti regolari, che devono avere versato la quota vitalizia, eccezion fatta per coloro i quali siano esonerati dal Consiglio dei Sublimi e che assumono la qualifica di membri "ad honorem" 

3 - Sostenitori : sono quei membri che all'atto della iscrizione versano una quota che sia multipla (a piacere) dell'importo fissato

4 - Benemeriti : su proposta di uno o più Senatori e dopo ratifica del Senato Accademico, acquistano questo titolo quei membri che si siano distinti per la organizzazione di momenti o manifestazioni di assaggio particolarmente riusciti.

 

Ogni Membro della LAIDA è chiamato a valorizzare e a diffondere l'interesse per l'assaggio; egli può organizzare, secondo lo spirito della LAIDA, manifestazioni di assaggio di suo piacimento, diffondendo l'invito ad altri membri e al pubblico, a sua completa discrezione. Possono iscriversi alla LAIDA persone di ambo i sessi che abbiano almeno 18 anni di età.

Per iscriversi alla LAIDA l'aspirante membro deve notificare tale intendimento al Segretario, mediante l'apposito modulo, e versare la quota di iscrizione vitalizia (vedi oltre), che verrà trasmessa al Tesoriere. Con l'iscrizione ogni membro riceve il diritto di fregiarsi del titolo di appartenente alla LAIDA, assieme ad un pacco contenente materiale ufficiale LAIDA, secondo quanto stabilito annualmente

dal Consiglio dei Sublimi.

 

- ENTI AFFILIATI : Sono Enti di vario genere, eventualmente gestiti da membri dell'Accademia, presso cui vi sia la possibilità di godere di momenti o manifestazioni di assaggio. La denominazione di Ente Affiliato a LAIDA prevede la proposta di uno o più Senatori, cui deve far seguito l'approvazione da parte del Consiglio dei Sublimi. L'ingresso nella LAIDA di un Ente Affiliato avviene quindi con la notifica di tale intendimento al Segretario, mediante l'apposito modulo, e il versamento della quota vitalizia (vedi oltre); anche per gli Enti sono previste le qualifiche di Effettivo, Ad honorem, Sostenitore, Benemerito che sono caratterizzate dalle stesse

prerogative già definite per quanto riguarda i membri. 

 

Articolo 3 : Quote associative 

L'ingresso nella LAIDA di membri ed enti affiliati prevede il versamento di una quota associativa vitalizia, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio dei Sublimi. Membri o enti che versino una quota che sia multipla (a piacere) dell'importo fissato assumono automaticamente la qualifica di membro o ente sostenitore. Il Consiglio dei Sublimi ha la facoltà di esonerare dal pagamento della quota membri o enti che abbiano particolari meriti; questi verranno iscritti con la qualifica di membro o ente "ad honorem". Dall'inizio del terzo millennio le quote previste sono: per i membri Euro 50 e per gli enti Euro 100.

 

Articolo 4 : Organi Costitutivi della LAIDA 

La LAIDA prevede l'esistenza dei seguenti organi uifficiali:  

    Consiglio dei tre Sublimi

    Senato Accademico

    Segretario

    Tesoriere

    Cerimoniere

 

 4 a - Consiglio dei Sublimi 

Il Consiglio dei Sublimi è un organo costituito dai membri fondatori; la qualifica di Sublime è a vita. Qualora uno dei tre intenda rinunciare alla carica per motivi personali, assumerà la qualifica di „già Sublime“ , restando comunque a vita membro e senatore LAIDA; i restanti due provvederanno a elevare al ruolo di Sublime uno dei Senatori a loro piacere.

Il Consiglio dei Sublimi si riunisce ufficialmente ogniqualvolta sia ritenuto necessario da almeno uno dei tre, e al minimo una volta l'anno; il Consiglio è costituito solo in presenza di tutti i tre. Il Consiglio dei Sublimi è depositario dello spirito della LAIDA, e ne costituisce la massima espressione; è il punto di riferimento ufficiale per ogni membro o ente affiliato.

Esso nomina annualmente fra i suoi elementi il Segretario, il Tesoriere, il Cerimoniere. Esso è chiamato a ratificare le proposte del Senato circa l'attribuzione della qualifica di Senatore a quei membri che siano stati segnalati; attribuisce inoltre le qualifiche di membro o ente affiliato „ad honorem“. Il Consiglio dei Sublimi si esprime sempre per voto palese e a maggioranza. Il Consiglio dei Sublimi dispone della Cassa dell' Accademia per iniziative inerenti le finalità della LAIDA.

 

4 b - Senato Accademico 

Il nucleo iniziale del Senato Accademico è costituito dai membri fondatori. Ulteriori membri possono entrare a farne parte su proposta di uno o più Senatori e dietro approvazione del Consiglio dei Sublimi.Il titolo di Senatore è a vita. Il Senato si riunisce ufficialmente almeno una volta l'anno e non più di una volta al mese, per convocazione e sotto la presidenza del Consiglio dei sublimi; indipendentemente dal numero dei partecipanti ogni riunione deve ritenersi valida. Il Senato si esprime per votazione palese a maggioranza relativa dei presenti. Ogni Senatore ha la facoltà di proporre al Consiglio dei Sublimi l'accoglimento di enti per la affiliazione. Il Senato provvede a vagliare le proposte dei singoli Senatori circa l'attribuzione delle qualifiche di membro benemerito e di ente affiliato benemerito.

 

4 c - Segretario 

E' nominato annualmente da e fra i tre Sublimi ed è rieleggibile.

Tiene il Tomo dell'Accademia, registro annuale su cui vengono annotati con data progressiva gli ingressi nella LAIDA di membri ed enti, con le rispettive qualifiche, ed inoltre le nomine a Senatore, a Segretario, a Tesoriere, a Cerimoniere più tutto quanto sia ritenuto importante per la vita dell'Accademia. Cura inoltre la stesura di elenchi separati per la schedatura di membri, enti affiliati e Senatori.

 

4 d - Tesoriere 

E' nominato annualmente da e fra i tre sublimi ed è rieleggibile.

Tiene i rendiconto di bilancio della LAIDA e la Cassa della LAIDA, che è a disposizione dei tre Sublimi.

 

4 e - Cerimoniere 

E' nominato annualmente da e fra i tre Sublimi ed è rieleggibile. E' il depositario della "etichetta accademica" e svolge funzioni di pubbliche relazioni. E' impegnato nella programmazione del calendario delle manifestazioni di assaggio.

 

Articolo 5 : Onorificenze 

Il Consiglio dei Sublimi ha la potestà di conferire onorificenze a membri o enti appartenenti alla LAIDA, secondo il suo piacimento. Tali onorificenze sono formulate appositamente per i singoli membri o enti, sono a vita e non rinnovabili in alcun modo ad altri.

 

Articolo 6 : Motto 

Il motto degli appartenenti alla LAIDA è : "Ubi novitas, ibi nos".

 

Articolo 7 : Stemma 

A simboleggiare gli intenti conoscitivi della Accademia, lo stemma è costituito da un portale nell'atto di aprirsi da cui filtra una luce; sono previste la presenza della iscrizione LAIDA e l'indicazione del motto “ubi novitas, ibi nos”. 

 

Articolo 8 : Sede e domicilio fiscale 

La Sede (con domicilio fiscale) inizialmente è fissata in viale Libertà 17 - Pavia, presso il Signor Enzo Canto; essa può essere variata per decisione del Consiglio dei tre Sublimi. Annualmente il Consiglio dei Sublimi provvede inoltre a fissare il domicilio gastronomico della Accademia, che inizialmente e per tutto il 1997 è eletto presso il Bar-Ristorante del Tennis Club Pavia. 

 

Articolo 9 : Bilancio 

Il bilancio consuntivo viene stilato dal Tesoriere al 31 Dicembre di ogni anno, con termine di approvazione da parte del Consiglio dei Sublimi al 30 Aprile seguente.

 

Articolo 10 : Dello statuto 

Il presente statuto può essere modificato solo su relativa indicazione del Consiglio dei Sublimi.